Obbligo di aggiornamento
Gli Associati, al fine di mantenere l’iscrizione all’Associazione, hanno l’obbligo di frequentare i corsi di formazione e aggiornamento professionale a norma del Regolamento interno. L’Associato che non ottemperi all’obbligo di frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento e cioè non ottenga sufficienti crediti formativi stabiliti dai Regolamento interno, viene trasferito nel Settore Speciale sino al successivo reinserimento nel Settore Ordinario di propria competenza a seguito del recupero dei crediti non conseguiti precedentemente. In caso di mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento per due anni consecutivi e senza giustificato motivo, l’Associato viene escluso dall’Associazione.
Regolamento per l'aggiornamento professionale
Articolo 1. Finalità dell’obbligo di aggiornamento
I criminologi e i criminalisti iscritti all’Associazione devono provvedere al costante aggiornamento professionale tramite la partecipazione ad attività formative, al fine di mantenere elevate conoscenze e competenze in relazione all’evoluzione normativa, scientifica, tecnologica, sociale ed economica dei campi della criminologia e della criminalistica.
Articolo 2. Tipologia delle attività formative di aggiornamento
Per “attività formative” si intendono dottorati di ricerca, corsi di laurea, corsi di formazione e alta formazione, master, specializzazioni, perfezionamenti, seminari e congressi frequentati in modalità presenziale o e-learning presso università italiane o università estere, purché accreditate o riconosciute nel Paese in cui hanno sede, ordini e collegi professionali e organizzazioni riconosciute dalla comunità scientifica nazionale e/o internazionale.
Sono ritenute valide unicamente quelle attività formative che riguardano le professioni di criminologo e di criminalista.
Articolo 3. Estensione delle attività formative agli enti accreditati dall’Associazione
Le attività formative possono essere svolte altresì presso università popolari associate alla C.N.U.P.I. Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane, associazioni professionali ed enti di formazione privati. In tal caso, le singole attività formative dovranno avere il riconoscimento da parte dell’Associazione.
Articolo 4. Attività di docente, relatore e moderatore
Sono valide, ai fini dell’aggiornamento, anche le attività di docente, relatore o moderatore nelle attività formative sopra riportate.
Articolo 5. Parametri per l’attribuzione di CFP
Il parametro di riferimento per l’aggiornamento è il “Credito Formativo Professionale”, in sigla “CFP”, che corrisponde a n. 1 (una) ora di attività formativa. In ogni anno solare, per mantenere l’iscrizione all’Associazione, il criminologo e il criminalista devono conseguire un minimo di n. 20 (venti) Crediti Formativi Professionali pari a n. 20 (venti) ore di attività formativa.
Articolo 6. Aggiornamento presso gli enti di cui all’art. 3
La Segreteria Generale dispone il numero di Crediti Formativi Professionali attribuiti ad ogni singola attività svolta dai soggetti di cui all’articolo 3.
Articolo 7. Numero massimo annuale di CFP
Qualora una singola attività formativa superasse n. 20 (venti) ore, all’iscritto sarà conferito un numero massimo di 20 Crediti Formativi Professionali. I CFP non sono cumulabili e, pertanto, in caso di superamento della soglia minima di 20, i Crediti eccedenti non saranno ritenuti validi per l’anno solare successivo.
Articolo 8. Comunicazione avvenuto aggiornamento
Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’iscritto è tenuto a compilare e firmare una dichiarazione relativa alle attività formative di aggiornamento svolte e inviare la stessa alla Commissione di Vigilanza per l’Aggiornamento Professionale del proprio Settore a mezzo posta elettronica e per il tramite della Segreteria Generale (segreteria@ancrim.it). Oltre al modulo della dichiarazione, reperibile sul Sito Internet www.ancrim.it, l’iscritto deve trasmettere le copie dei certificati ovvero degli attestati rilasciati dagli enti dove sono state svolte le attività formative. La dichiarazione e gli allegati dovranno essere spediti in formato .pdf.
Articolo 9. Mancato conseguimento CFP nell’anno solare
In caso di mancato conseguimento dei 20 CFP entro il 31 dicembre, nel successivo anno l’iscritto sarà trasferito nel Settore Speciale fino al momento in cui non avrà recuperato, tramite attività formative, il numero dei CFP non conseguiti nell’anno solare precedente.