*
CTU e Periti: informazioni utili e raccomandazioni
l 26 agosto 2023 è entrato in vigore il “Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. (23G00121)” di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109.
Il decreto in argomento prevede l’istituzione degli albi telematici dei CTU e dei Periti (che sostituiranno gli albi cartacei attualmente tenuti da ogni tribunale) e contiene un’importante novità che riguarda anche gli iscritti all’ANCRIM quale associazione professionale che rilascia l’Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Infatti, all’articolo 4 del DM 109/2023, tra i requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio e periti, viene riportato quanto segue (si evidenziano i passi che ci riguardano):
1. …possono essere iscritti nell'albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante.
4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b).
7. L'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.
8. Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.
In virtù di quanto sopra, potranno presentare istanza di iscrizione all’albo dei CTU e Periti i colleghi che si trovano in una delle seguenti condizioni (o la numero 1 o la numero 2):
1. Iscrizione ad ANCRIM con anzianità inferiore a cinque anni: il collega dovrà dimostrare di aver esercitato effettivamente e continuativamente la professione per almeno cinque anni (quindi, anche prima dell’iscrizione all’ANCRIM);
2. Iscrizione all’ANCRIM da almeno cinque anni:
a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari;
b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche.
Qualora mancasse uno dei due requisiti di cui sopra, l’iscritto ANCRIM con anzianità di almeno cinque anni potrà frequentare i corsi per il conseguimento della certificazione UNI. Tuttavia, considerato che all’ANCRIM, come è noto, vengono ammessi esclusivamente criminologi e criminalisti in possesso di adeguati titoli e curriculum scientifico (ad esclusione dei Criminalisti senza specializzazione inseriti in elenco come “Assistenti Tecnici Forensi”), il conseguimento della certificazione UNI, per la larghissima maggioranza degli iscritti all’Associazione, di fatto è inutile. Ovviamente, da queste ultime considerazioni restano esclusi i colleghi che non hanno mai esercitato la professione nemmeno come docente, ricercatore, dirigente di associazioni di criminologia, scienze forensi ecc., volontario presso comunità, istituti di pena ecc. (in sostanza, che sono rimasti “fermi” per cinque anni dalla data di iscrizione all’Associazione).
Aspiranti CTU (civile)
I colleghi in possesso dei requisiti potranno utilizzare il portale per presentare la propria candidatura quali CTU del tribunale nella propria circoscrizione di residenza o domicilio professionale. Tale operazione, tuttavia, non potrà essere effettuata in qualsiasi momento, in quanto l’art. 5 del DM 4 agosto 2023, n. 109 prevede che le nuove domande di ammissione potranno essere inoltrate esclusivamente nei seguenti periodi dell’anno:
- 1° marzo - 30 aprile
- 1° settembre - 31 ottobre
Aspiranti Periti (penale)
I colleghi in possesso dei requisiti potranno utilizzare il portale per presentare la propria candidatura quali Periti del tribunale nella propria circoscrizione di residenza o domicilio professionale in qualsiasi momento dell'anno.
Raccomandazioni finali
Si invitano i colleghi non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa a non presentare domanda di ammissione all'Albo Nazionale CTU o Periti, in quanto il Consiglio Direttivo sarà costretto a comunicare al tribunale di competenza la non idoneità del candidato.
Settore Criminologi
Settore Criminalisti